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Detrazioni fiscali del 55%  

SOSTITUIRE I SERRAMENTI ORA CONVIENE!!!
Detrazioni fiscali del 55%


Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007 e 2008).

Una scelta conveniente per la rivalutazione dell'immobile

La Legge 2 del 28/01/2009 ha ripristinato le detrazioni fiscali del 55% sulle riqualificazioni energetiche fino al 2010, portando a 5 anni il numero di quote annuali in cui suddividere l'agevolazione.

L'intervento di sostituzione degli infissi è per i 2/3 delle pratiche spedite all'ENEA quello più utilizzato per ottenere la detrazione del 55% (che per le imprese può arrivare fino all'86.4% sommando il 27.5 di IRES e il 3.9 di IRAP).


Chi può accedere alla detrazione
• Sia persone fisiche (contribuenti) sia persone giuridiche (aziende, liberi professionisti) che possiedono l'immobile
• Parenti e conviventi con il possessore
• Detentori dell'immobile (affitto, comodato d'uso, nuda proprietà)

In che cosa consistono i benefici fiscali
• 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri e portoncini d'ingresso
• Per le aziende sommando 55% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al 86.4%
• Ripartita da 5 anni
• Tetti di detrazione da 30.000 a 100.000 €

Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l'agevolazione?
• essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI)
• essere riscaldati
• non sono ammessi ampliamenti e modifiche all'impianto originario nel caso di demolizione e ricostruzione o nuove costruzioni

PROCEDURA
La procedura semplificata dell'Enea permette con semplici passaggi di portare in detrazione in 5 anni la sostituzione di vecchi serramenti con serramenti di nuova concezione in grado di soddisfare i parametri di legge, inoltre sono detraibili in abbinata con gli infissi anche tapparelle, scuri e portoncini.

Documenti da trasmettere:
Trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet: http://finanziaria2009.acs.enea.it/

Per tali interventi non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica (come in passato), di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l'allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale vanno indicate:
• i dati del soggetto che sostiene le spese;
• i dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento;
• i dati identificativi dell'impianto termico; • la tipologia di intervento eseguito;
• i dati relativi agli infissi;
• il costo dell'intervento;
• l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

(Modello dell'Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009)

Documenti da inviare solo se gli interventi sono a cavallo dell'anno 2009/2010

Documenti da conservare:
Rimane quanto già disposto in precedenza, ovvero, la produzione dell'asseverazione del tecnico abilitato oppure del produttore (serramentista).

In particolare:
a. la certificazione del produttore (serramentista):
- asseverazione in cui attesta il rispetto dei requisiti minimi richiesti, attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (si può utilizzare l'infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1)
- asseverazione in cui riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi/vecchi oppure in alternativa

b. L'asseverazione del tecnico abilitato:
- Attesta la congruità dell'intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l'accesso ai benefici fiscali;
- riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi o attesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativi

c. L'allegato F di cui sopra


d. Documentazione che attesti i pagamenti effettuati (solo attraverso bonifico bancario o postale)

e. Ricevuta di avvenuta trasmissione all'ENEA

f. Modello dell'Agenzia delle Entrate dove richiesto


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